Art. 23.
(Nozione di discriminazione).

      1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente decreto, il principio di parità di trattamento comporta che a causa della razza o dell'origine etnica non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:».
      2. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:

      «4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica, e la ritorsione a una precedente azione giudiziale ovvero l'ingiusta reazione a una precedente attività del soggetto leso volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento sono considerati discriminazioni ai sensi del comma 1».